PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di
queste libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE PROCLAMA:
la presente Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo
ed ogni organo della società, avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
art. 1:
- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
art. 2:
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi altra limitazione di sovranità.
art. 3:
- Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed
alla sicurezza della propria persona.
art. 4:
- Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
art. 5:
- Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudele, inumani o degradanti.
art. 6:
- Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
art. 7:
- Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
art. 8:
- Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
art. 9:
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
art.10:
- Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei sui diritti e dei suoi doveri,
nonch‚ della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
art.11:
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od ommissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
art.12:
- Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
art.13:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
art.14:
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
art.15:
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
art.16:
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
art.17:
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
art.18:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
art.19:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
art.20:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
art.21:
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
art.22:
- Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché‚ alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.